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Review for "copy of MASCHERINE IGIENICHE FILTRANTI LAVABILI - CONFEZIONE DA 12 Pz."

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MASCHERINA AD ALTA RESPIRABILITA' TESTATA DA: LABORATORIO ASSOCIATO PER LA VERIFICA E L'EFFICACIA DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE, UNIVERISTA' DI TRENTO (LABORATORIO LASS-TN-COVID-19) STUDIATA PER LA VITA ALL'ARIA APERTA PORTALA CON TE DURANTE LO SPORT NON ASSORBE I LIQUIDI RINFRESCABILE IN ACQUA FREDDA IDEALE PER LA STAGIONE CALDA LAVABILE FINO A 60°C   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mascherina Filtrante ex art. 16, comma 2, D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Non è un Dispositivo Medico, non è un DPI) Estratto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18:“Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e delle collettività.”“L’art. 16 stabilisce che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettiveramente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale ( di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 Il comma in questione, che riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall'accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., consente, ferma restando la fattispecie di cui all’art. 34, comma 3, del D.L. 9/2020, e ferme restando tutte le disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’uso delle mascherine facciali allo scopo di proteggere i lavoratori contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Si richiama l’attenzione sul fatto che il comma di cui trattasi va riferito esclusiva mente a lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro Il successivo comma 2 stabilisce che Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato d i emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio La disposizione in parola consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid 19 di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI. Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza. Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l’assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano c he le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.”

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By Rita B. (TRECENTA, Italy) on 23 March 2021 :
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